Il danno da ingiustificato ritardo dell’Amministrazione, compreso nella più ampia categoria del danno da illegittimità provvedimentale, prevede la risarcibilità ex art. 2043 del Cod. Civ.: affinché sia riconosciuta la sussistenza dell’obbligo risarcitorio è necessario stabilire una relazione di causalità tra la condotta dell’amministrazione e il danno ingiusto. La relazione della causalità deve essere stabilita seguendo il principio per cui un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo. Il nesso causale da individuare è, in questo caso, duplice: innanzitutto, quello tra condotta ed evento (causalità materiale), secondariamente quello tra evento e conseguenze dannose (causalità giuridica).