Il DM dell’11 agosto 2017 modifica come segue gli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011:
a) aggiorna il principio contabile applicato del bilancio consolidato (allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), in particolare:
- esplicita le definizioni di enti strumentali controllati, partecipati e di società partecipate, al fine di consentire una più chiara individuazione degli enti e delle società da includere nel perimetro di consolidamento;
- ridetermina i parametri per la definizione di irrilevanza delle partecipazioni detenute dalla controllante rendendo, in maniera graduale, più stringenti i vincoli per l’esclusione dall’area di consolidamento;
- a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 139/2015, evidenzia la necessità, per la capogruppo, di chiedere la riclassificazione del bilancio degli enti strumentali in contabilità civilistica e delle società;
- indica con maggiore chiarezza rispetto alla precedente versione, le operazioni a carico della capogruppo per un corretto consolidamento.
b) adegua il piano dei conti integrato al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 marzo 2017, concernente l’aggiornamento del piano dei conti integrato delle Amministrazioni pubbliche;
c) adegua lo schema di bilancio consolidato al DM del 18 maggio 2017, concernente gli schemi dello stato patrimoniale e del conto economico di cui all’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011.
Gli aggiornamenti di cui alle lettere a) e c) non si applicano al bilancio consolidato relativo all’esercizio 2016, da approvare entro il 30 settembre 2017.
Gli aggiornamenti di cui alla lettera b) entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2018