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12 Marzo 2018

Finanziario – Distinzione tra ricognizione e riaccertamento residui

È fondamentale iniziare questo approfondimento tracciando una netta distinzione tra quella che è l’operazione di ricognizione dei residui rispetto al loro riaccertamento. Dato per assunto che si sta parlando sia di elementi attivi che passivi è opportuno identificare le due differenti fasi del processo.

La ricognizione – così come bene specificato nel principio contabile All. 4/2 D.Lgs. 118/2011 – è un’operazione effettuata collegialmente da ogni singolo responsabile di servizio, il riaccertamento è invece posto in essere dalla Giunta comunale.

La ricognizione è finalizzata a rilevare quali siano i crediti di difficile esazione, quali siano da considerarsi come assolutamente inesigibili, o per i quali sia emersa la loro insussistenza, per quali crediti/debiti si debba provvedere a una riclassificazione o reimputazione e quali debiti risultino invece insussistenti.

L’analisi svolta da ogni responsabile viene poi sottoposta alla Giunta comunale che – ottenuti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile – previsti dall’articolo 49 del Tuel e il parere favorevole dell’organo di revisione, delibera di approvare, gli elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e conservati alla data del 31 dicembre 2017, risultanti dall’operazione di riaccertamento ordinario.

Tramite l’approvazione di cui sopra la Giunta interverrà modificando il bilancio 2018/2020 in funzione delle scelte effettuate, andando anche a movimentare il Fondo Pluriennale Vincolato in funzione degli impegni reimputati.

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