La Corte dei conti della Sardegna si è recentemente espressa riguardo a due questioni inerenti la costituzione del fondo del salario accessorio. Nello specifico sono state chieste indicazioni relative ai limiti da considerare nel caso di costituzione di un’Unione di comuni e alle risorse da considerare ad integrazione del salario accessorio in caso di sforamento del patto o mancato rispetto del pareggio di bilancio.
Per quanto riguarda la prima questione, con deliberazione 60/2017, la Corte dei conti ha chiarito che le somme inerenti al salario accessorio del personale debbano essere stabilite secondo il criterio del “ribaltamento delle quote” di pertinenza dei singoli comuni che compongono l’Unione; è tuttavia necessario che la costituzione del fondo risulti contabilmente a saldo zero e non costituisca per l’ente un aumento della spesa per il trattamento accessorio.
La delibera 59/2017 chiarisce invece come anche gli enti che non abbiano rispettato gli obiettivi di finanza pubblica abbiano la possibilità di procedere con un incremento del fondo, nella sua parte variabile, attingendo a risorse già stanziate nell’anno precedente e non attribuite. Queste risorse non sono infatti considerabili tra le “risorse aggiuntive” indicate dall’articolo 40, comma 3-quinquies del Dlgs 165/2001, articolo che impedisce agli enti di incrementare il fondo di contrattazione in caso di sforamento del patto o mancato rispetto del pareggio di bilancio.