Il decreto legislativo 118 del 2011 è uno dei decreti attuativi in materia di federalismo fiscale e discende direttamente dalla legge 42/2009 e dalla legge 196/2009 sulla contabilità pubblica; si pone la finalità di rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche territoriali omogenei e confrontabili tra loro.
Soggetti al nuovo sistema sono:
- REGIONI
- ENTI LOCALI (art. 2 TUEL)
- ENTI STRUMENTALI controllati e partecipati
- ORGANISMI STRUMENTALI
- LA SANITA’
L’art. 11-ter comma 1 del D.Lgs. 118/2011 definisce enti strumentali:
“Si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’azienda o l’ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l’ente locale ha una delle seguenti condizioni:
- il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;
- il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda;
- la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda;
- l’obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
- un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti, comportano l’esercizio di influenza dominante.”
L’art. 11-ter comma 2 del D.Lgs. 118/2011 afferma poi:
“Ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’azienda o l’ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l’ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui sopra.”
Sono invece organismi strumentali:
Articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, ma prive di personalità giuridica. Le istituzioni di cui all’art 114, comma 2, del TUEL – sono organismi strumentali degli enti locali.
Analizziamo infine un caso specifico, quello delle I.P.A.B.
Queste sono le istituzioni pubbliche nate per perseguire finalità caritatevoli/assistenziali.
Sin dalle origini le I.P.A.B furono caratterizzate dall’intrecciarsi di una disciplina pubblicistica, determinata alla supervisione pubblica in sede di vigilanza e tutela, con una permanenza di elementi privatistici, incentrata sul rispetto della volontà dei fondatori e sulle norme statutarie.
Alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza si affiancano ora le Istituzioni, già IPAB, che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e che mantenendo gli originari scopi statutari, concorrono alla realizzazione della rete integrata dei servizi socio-assistenziali sul territorio, secondo le modalità di gestione di tipo privatistico.
Si propende quindi per il principio per cui solo l’assenza dei requisiti di cui al comma 1 sopra richiamato, o la presenza di personalità giuridica autonoma, possano escludere questi enti dall’applicazione della nuova normativa contabile.