L’errata attuazione delle operazioni di razionalizzazione delle partecipate può costare molto caro all’ente!
Facciamo luce sulla questione riprendendo la delibera 198/2018 della Corte dei Conti, sezione Regionale di Controllo per la Lombardia.
L’ultima normativa da prendere in considerazione, rispetto all’argomento trattato, è il Decreto Legislativo 100 del 2017 “Disposizioni integrative e correttive al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, che interviene sul Decreto Legislativo 175 del 2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”.
Il 30 settembre è una data oramai nota a tutti poiché ha rappresentato il termine ultimo per l’effettuazione della ricognizione di tutte le partecipazioni possedute e l’adozione di un piano di revisione straordinario, piano che, anche in caso di esito negativo, doveva essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente affinché potesse verificare il puntuale adempimento degli obblighi prescritti.
A fronte dell’adempimento di cui sopra si rileva come non sia previsto un termine riconducibile alla ricognizione periodica successiva, richiamando però il comma 4 dell’art. 24 si sottolinea come l’alienazione delle società non rispondenti ai requisiti della norma deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione straordinaria.
Questa puntualizzazione definisce di fatto un termine entro cui l’amministrazione socia deve monitorare le azioni adottate in esecuzione della revisione straordinaria e renderne formalmente conto.
In merito alle responsabilità richiamiamo l’attenzione sul fatto che la Corte dei conti viene chiamata a valutare “il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo” e come, l’esito negativo del controllo della Corte sui provvedimenti di revisione straordinaria, possa condurre:
· In primo luogo, all’adozione di una pronuncia di accertamento che evidenzia le illegittimità riscontrate stimolando l’adozione di misure correttive.
· In seconda battuta potrebbero emergere situazioni di assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno; questo potrebbe portare, oltre all’ordinaria responsabilità amministrativo contabile, all’invio della delibera di accertamento della Sezione di controllo alla competente Procura per la richiesta di irrogazione agli amministratori responsabili di una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino a un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda.
Concludiamo sottolineando come la Corte rilevi come criticità l’assenza di “un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l’ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica”.
Studio Sigaudo è a disposizione per supportare l’Ente nelle operazioni inerenti al monitoraggio delle partecipate, per informazioni scrivete a: info@studiosigaudo.com