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13 Ottobre 2023

Decreto Legislativo 201/22 – Servizi pubblici locali di rilevanza economica

Decreto Legislativo 201/22

Il Decreto Legislativo 201/22 è stato emesso in seguito alla legge sul mercato e la concorrenza del 5 agosto 2022. Il 23 dicembre 2022 è stato pubblicato il d.lgs. n. 201 avente ad oggetto: “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”.

Le disposizioni del decreto legislativo 201/22 si applicano a tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale e prevalgono sulle normative di settore.

Il d.lgs. n. 201/2022, essendo di recente pubblicazione, tiene conto delle indicazioni del PNRR, soprattutto in materia di affidamenti diretti in house e della loro durata limitata e proporzionata alla tipologia di servizio e gestione.

Altro tema fortemente valorizzato all’interno del Decreto è il rispetto dell’equilibrio economico finanziario della gestione, della sostenibilità della stessa, del costante e periodico monitoraggio dell’andamento e dei risultati della gestione.

I punti sopra richiamati, che vogliono essere tutelati nel loro raggiungimento, trovano un valido aiuto negli adempimenti previsti sia per le amministrazioni affidanti che ai potenziali gestori, vediamo ad esempio la redazione di:

  • relazioni preventive,
  • piani economico finanziari asseverati,
  • prospetto degli investimenti e dei costi.

Quali sono i servizi pubblici a rilevanza economica

I servizi pubblici a rilevanza economica sono quelli erogati, o suscettibili di essere erogati, dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale.

Servizi pubblici a rilevanza economica a rete

Tra i servizi pubblici locali di interesse economico generale rientrano quelli ‘a rete’, che consistono in servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti   funzionali necessari tra le sedi di produzione o di   svolgimento   della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un’autorità indipendente.

Sono tipici servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete:

Servizi pubblici a rilevanza economica non a rete

Possiamo riferirci ai servizi pubblici a rilevanza economica non a rete richiamando il Decreto Direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 31 agosto 2023.

I servizi interessati dal Decreto sono quelli non demandati alla competenza di un’Autorità indipendente o di altra autorità di regolazione; di conseguenza quelli non a rete.

I servizi individuati, in questa prima definizione normativa, sono:

  • impianti sportivi (eccezion fatta per gli impianti a fune espressamente esclusi dall’art. 36 del D.lgs. n. 201/2022);
  • parcheggi;
  • servizi cimiteriali e funebri, qualora erogati come servizi pubblici locali;
  • luci votive;
  • trasporto scolastico.

Decreto Legislativo 201/22, il Regolamento

Il Regolamento viene previsto all’interno dell’art. 8, con il comma 2.

“…Gli enti locali, sulla base degli atti e degli indicatori di cui al comma 1, al fine di provvedere alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità, possono adottare un regolamento ovvero un atto generale in cui predefiniscono condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione…”

Decreto Legislativo 201/22, la carta dei servizi

L’art. 25 del D.Lgs. 201/22 richiama invece la carta dei servizi, coinvolgendo anche diversi attori, leggiamo infatti:

“Il gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica redige e aggiorna la carta dei servizi di cui all’articolo 2, comma 461, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corredata altresì delle informazioni relative alla composizione della tariffa, e la pubblica sul proprio sito internet…”

La carta dei servizi svolge il compito di garantire una tutela preventiva del consumatore che impegna il gestore a garantire determinati standard di qualità nell’erogazione del servizio.

I soggetti erogatori sono chiamati a definire standard generali e standard specifici di qualità e quantità dei servizi; devono inoltre produrre una relazione illustrativa nella quale vengano descritte, tra l’altro, le modalità previste per il conseguimento degli obiettivi prefissati nonché i metodi di valutazione utilizzati per fissare o rivedere gli standard.

Decreto Legislativo 201/22, la vigilanza

Viene nuovamente ribadito il concetto inerente all’importanza dell’implementazione di un sistema di vigilanza. Scorrendo l’art. 28:

“Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le discipline di settore, gli enti locali e gli altri enti competenti esercitano la vigilanza sulla gestione.

2. La vigilanza sulla gestione è effettuata sulla base di un programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell’estensione territoriale di riferimento e dell’utenza a cui i servizi sono destinati.

3. Ai fini del presente articolo, il gestore ha l’obbligo di fornire all’ente affidante i dati e le informazioni concernenti l’assolvimento degli obblighi contenuti nel contratto di servizio. L’inadempimento agli obblighi informativi posti in capo al gestore costituisce oggetto di specifiche penalità contrattuali…”

Decreto Legislativo 201/22, la Relazione

La Relazione correlata al Decreto Legislativo 201/22, il Decreto del riordino della disciplina dei servizi pubblici economici di rilevanza economica, è il documento di cui più si parla in questo periodo, anche perché caratterizzato da una scadenza imminente, ovvero quella del 31 dicembre 2023, vediamo cosa viene scritto nella normativa e, nello specifico, richiamiamo l’art. 30:

“I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché’ le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell’efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all’articolo 17, comma 3, ((secondo periodo, e)) all’affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un’apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all’analisi dell’assetto delle società partecipate di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo e’ effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto…”

È immediato rilevare come l’art. 30 del D. Lgs. 201/2022 preveda l’effettuazione di una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica riscontrando, per ogni servizio affidato, l’andamento dal punto di vista:

  • economico;
  • della qualità del servizio;
  • dell’efficienza;
  • del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio.

Ricordiamo infine che la relazione sui servizi pubblici locali deve essere aggiornata annualmente.

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