La Corte dei conti, sezione di controllo per il Veneto, con la delibera 280 del 2018, richiama l’attenzione sul fatto che, nel momento in cui l’ente diventa garante per il debito di una partecipata, deve effettuare un accantonamento prudenziale sull’avanzo.
Vediamo quindi come, oltre al fatto che la garanzia prestata debba già soddisfare il vincolo connesso alla capacità di indebitamento dell’Ente, l’azione comporti una limitazione nella capacità di spesa, finanziariamente devo infatti bloccare delle risorse.
La garanzia reale prestata deve quindi essere oggetto di contabilizzazione all’interno del Bilancio e deve essere trattata con estrema cautela esponendo l’Ente a un rischio.
Si rileva in conclusione come i rapporti con le partecipate siano sempre più oggetto di controllo e di apposizione di vincoli, andando a limitare quelle aree operative in cui fino a poco tempo fa vigeva maggior autonomia e libertà.