I residui passivi insussistenti o prescritti vengono cancellati poiché non assistiti da alcuna obbligazione giuridica.
La normativa prevede un’eccezione alla procedura di cancellazione. In merito alla spesa corrispondente ai quadri economici progettuali delle opere pubbliche, se ci sono voci di costo cui non corrisponde ancora un’obbligazione giuridica perfezionata, detti importi possono essere mantenuti a residuo purché sia stata formalmente indetta la gara (in assenza di aggiudicazione entro l’anno successivo le risorse confluiscono nell’avanzo vincolato) e sia stata sostenuta una spesa del quadro economico che manifesti l’inequivocabile volontà dell’ente di dar avvio all’investimento (escluse le spese di progettazione).
Particolare attenzione deve essere posta nel momento in cui si decide di procedere con la cancellazione di un residuo passivo. L’eventuale accertamento di maggiori debiti, relativi a residui passivi, comporta infatti automaticamente l’avvio della procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio.
In merito a eventuali impegni di fine anno, sempre ricordando come requisito fondamentale per l’impegno sia l’esistenza di un’obbligazione giuridicamente perfezionata, si precisa come non sia possibile assumere obbligazioni che diano luogo a spese correnti sugli esercizi successivi a quello in corso a meno che le stesse non siano riconducibili a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità delle funzioni fondamentali svolte dall’Ente.