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11 Giugno 2015

Indebita compensazione: sanzione del 30%

L’utilizzo in compensazione di un credito d’imposta superiore al plafond annuale di 700.000 euro è assoggettato dalla Cassazione a una sanzione pari al 30% dell’importo indebitamente utilizzato (ordinanza 11522/2015); in tal modo, dunque, il superamento del limite dei crediti viene equiparato un mancato versamento di parte del tributo entro le scadenze previste e, pertanto, sanzionabile nella stessa misura secondo quanto stabilito dall’art. 13, commi 1 e 2, del DLgs 471/1997.

In realtà, la giurisprudenza non appare concorde sul punto in oggetto; al contrario l’Agenzia delle Entrate è perfettamente allineata alla posizione della Cassazione.

Il caso all’origine della sentenza riguarda una Srl che, avendo utilizzato in compensazione un credito IVA superiore al plafond fissato, si era vista notificare una sanzione del 30% in osservanza del predetto art. 13. I giudici di merito, tuttavia, pur ritenendo corretta l’azione dell’Agenzia, avevano riconosciuto eccezionali circostanze che consentivano di ridurre la sanzione del 50%; tale decisione, non condivisa dalla Cassazione che non ha ravvisato le eccezionali circostanze invocate, è stata poi revocata dall’ordinanza in commento.

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