Con il Dpcm della mobilità sono stati stabiliti i criteri e le modalità di gestione relativamente alla prima applicazione del fondo da 30 milioni messo a disposizione per i processi di mobilità di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 30 del Dlgs 165/2001, i quali necessitano di un trasferimento di risorse.
Innanzitutto, la priorità per l’accesso al fondo è riservata alla mobilità degli uffici giudiziari e alla mobilità dei dipendenti risultati in soprannumero a seguito della legge sul riordino delle Province. Essendo, tuttavia, insufficienti le risorse disponibili, spetterà al Dipartimento della funzione pubblica e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il compito di passare al vaglio tutte le richieste e decidere quali autorizzare.
Sono a priori escluse le richieste per le seguenti tipologie di mobilità:
- mobilità da finanziare con le risorse per le assunzioni;
- mobilità volontaria sperimentale;
- mobilità d’ufficio;
- mobilità preliminare all’indizione dei concorsi pubblici.
Saranno invece ammesse alla valutazione le richieste per le seguenti tipologie di mobilità:
- mobilità previste da specifiche disposizioni di legge;
- mobilità funzionale;
- mobilità volontaria e mobilità obbligatoria, ma solo a condizione che rientrino nella categoria della mobilità neutrale per la finanza pubblica e a condizione che abbiano lo scopo di sopperire a situazioni di carenza d’organico.
Le condizioni stabilite per l’acceso al fondo sono le seguenti:
- le amministrazioni pubbliche sono tenute a segnalare nel bando la loro intenzione di avvalersi del fondo in oggetto;
- gli enti di appartenenza dei lavoratori interessati al passaggio diretto devono effettuare, per ciascun dipendente trasferito, un versamento al fondo pari al 50% del suo trattamento economico (al lordo degli oneri ed imposte a carico dell’amministrazione);
- i suddetti versamenti sono da effettuarsi entro il 30 giugno di ogni anno.
Fonte: Quotidiano Enti Locali e Il Quotidiano della PA