È disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate il nuovo Modello TR, rielaborato sia sulla base delle modifiche apportate ai rimborsi IVA dal Decreto Semplificazioni (D.Lgs175/2014), sia sulla base della disciplina dello Split Payment introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 1 comma 629 lett. b).
I soggetti interessati possono utilizzare il nuovo modello TR già per le richieste di rimborso/compensazione relative al primo trimestre 2015; in tal caso il termine per la presentazione del modello è fissato al 30 aprile.
In materia di compensazioni orizzontali, non sarà necessaria nel nuovo modello l’apposizione del visto di conformità per le compensazioni di importo superiore a 15.000 euro.
In materia di rimborsi dell’eccedenza IVA:
- relativamente ai rimborsi IVA fino a 15.000 euro, non è necessaria la presentazione della garanzia, che può essere sostituita dalla dichiarazione o istanza trimestrale;
- relativamente ai rimborsi IVA sopra i 15.000 euro:
– non è necessaria la presentazione della garanzia per i contribuenti non a rischio (ciò però è valido esclusivamente nel caso in cui si apponga il visto di conformità sull’istanza da cui emerge il credito e si presenti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà);
– è necessaria la presentazione della garanzia per:
- contribuenti a rischio;
- contribuenti virtuosi che non appongono il visto di conformità sull’istanza da cui emerge il credito;
- soggetti passivi che fanno richiesta di rimborso relativamente all’eccedenza detraibile risultante al momento della cessazione di attività.
In merito alla parte operativa, si evidenziano alcuni nuovi righi aggiunti nel primo quadro del modello TR:
- il rigo TA 13, riservato alle operazioni di Split Payment;
- il rigo TA12 (per l’imponibile) e il rigo TC2 (per l’imposta), in cui bisogna inserire le nuove ipotesi di Reverse Charge sia per il settore edile, sia per il settore energetico.
Fonte: Fiscal-Focus