Con la sentenza n. 23487/2015, la Cassazione è tornata sul tema della discriminazione retributiva attuata da molte PA nei confronti dei dipendenti precari.
La Corte ha ribadito che è illegittimo escludere dai premi di produttività i dipendenti con contratti a termine, poiché tale procedura viola il principio europeo della non discriminazione, scritto nella direttiva n. 1999/70/Ce (e ripreso nella normativa italiana dall’art. 6 del DLgs n. 368/2001). Tale principio sancisce che, indipendentemente dall’inquadramento contrattuale, a pari prestazioni deve corrispondere analogo trattamento economico, a meno della sussistenza di “elementi specifici e concreti” che supportino la scelta di condotta opposta.
Il caso inerente alla sentenza riguardava gli incentivi non riconosciuti dalla Croce Rossa a due dipendenti con contratto a termine, decisione giustificata dalla temporaneità degli impieghi dei singoli interessati e dal fatto che i premi erano legati a obiettivi annuali.
La Corte ha negato la possibilità di riscontrare negli elementi di cui sopra quelle “ragioni oggettive” richieste dalla disciplina europea per giustificare la disparità di trattamento economico dei precari. Inoltre, i giudici hanno sottolineato come spesso questi contratti a termine vengano ripetutamente prorogati (come nel caso in esame), rendendo pertanto tali rapporti di lavoro compatibili con gli obiettivi annuali.