I buoni lavoro INPS, altrimenti conosciuti come voucher, previsti dal d.lgs. 267/2003, rientrano tra i costi oggetto di contrazione in base all’art. 1, comma 557 e comma 562, della legge finanziaria 2007; in questi due commi è previsto l’abbattimento delle spese rispetto l’anno precedente.
Il concetto per cui detta tipologia di lavoro debba essere classificata come spesa di personale è avvalorato anche dall’art. 36 del d.lgs. 165/2001, il quale inserisce questa tipologia di fornitura di lavoro tra quelle flessibili, assimilandola a tutti gli effetti a una prestazione lavorativa subordinata.
Dello stesso parere è ad esempio la Corte dei Conti della Lombardia che, con la deliberazione n. 722/2010, ha precisato come questo tipo di spese rientri appieno nei limiti soggetti al taglio delle spese del personale, al contempo ha richiamato la possibilità di sforare detto vincolo per le spese incomprimibili quali, ad esempio, quelle collegate alle assunzioni delle categorie protette, quelle risolventesi in mere partite di giro o a totale carico di finanziamenti comunitari o privati. Puntualmente si faceva poi rinvio, all’interno della stessa deliberazione, al fatto che anche le spese destinate a finalità sociali erano soggette a questa contrazione.