È stata pubblicata sul sito del Ministero dell’Interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, la circolare inerente la spesa per il personale per le elezioni politiche e regionali del 24 e del 25 febbraio 2013.
“I Comuni sono tenuti ad anticipare le spese per il trattamento economico dei componenti di seggio e le altre relative agli adempimenti di propria spettanza. Fanno eccezione quelle facenti carico direttamente alle amministrazioni statali interessate per il funzionamento dei propri uffici.
A carico degli accreditamenti che saranno disposti a favore delle SS.LL. sul citato capitolo, dovranno essere rimborsate ai Comuni le spese relative ai titoli appresso specificati, se ed in quanto legittimamente assunte.”
a) Spese per le competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali.
Gli importi degli onorari fissi da corrispondere ai componenti degli uffici elettorali di sezione (n. 1 Presidente, n. 4 scrutatori e n. 1 segretario) sono quelli previsti dall’articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, così come sostituito dall’articolo 3 della legge 16 aprile 2002, n. 62.
– Seggi ordinari (n. 2 schede)
– Presidenti: €. 187,00
– Scrutatori e Segretari: € 145,00
I suddetti importi sono comprensivi della maggiorazione dovuta ai Presidenti, scrutatori e segretari, rispettivamente di € 37,00 e € 25,00 per ogni consultazione da effettuare contemporaneamente alla prima,
– Seggi speciali (quale che sia il numero delle consultazioni).
– Presidenti: € 90,00
– Scrutatori: € 61,00
Dette spese dovranno essere corrisposte dai Comuni senza operare alcuna ritenuta di acconto in quanto a norma dell’articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, gli onorari spettanti ai componenti gli uffici elettorali costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte (ivi comprese quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.
Spetta, altresì, ai soli presidenti di seggio, il trattamento di missione, se dovuto, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 70 del 1980, nella misura corrispondente a quella spettante ai dirigenti dell’amministrazione dello Stato con le limitazioni introdotte dall’articolo 1, comma 213 della citata legge finanziaria 2006.
Per la liquidazione si rimanda in proposito alle istruzioni contenute nell’apposita circolare in fase di emanazione.”
Tutta la circolare è consultabile sul sito del ministero a questo indirizzo.