La sentenza n. 17968 della Cassazione civile, sezione L, è intervenuta sul tema dell’abuso di diritto in merito ai permessi spettanti ai dipendenti ex art. 33 della Legge n. 104/92. L’abuso di diritto si configura nel caso in cui il dipendente utilizzi tali permessi per finalità diverse da quelle indicate dalla norma: infatti, il diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa spetta al “lavoratore dipendente … che assiste persona con handicap in situazione di gravità…”.
La Cassazione ha dunque ritenuto legittimo il licenziamento di una dipendente che, invece di assistere il familiare disabile, ha usufruito di circa 38 ore di permesso per recarsi a Milano ad assistere a lezioni universitarie: ” i permessi devono essere fruiti, dunque, in coerenza con la loro funzione. In difetto di tale nesso causale diretto tra assenza dal lavoro e prestazione di assistenza, devono ritenersi violati i principi di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro (che sopporta modifiche organizzative per esigenze di ordine generale) che dell’Ente assicurativo. Tanto rileva anche ai fini disciplinari, pure a prescindere dalla figura dell'”abuso di diritto, che comunque è stata integrata tra i principi della Carta dei diritti dell’unione europea (art. 54), dimostrandosi cosi il suo crescente rilievo nella giurisprudenza europea“.