L’art. 32 del DL n. 90/2014 stabilisce che nei casi speciali descritti dal comma 1 il prefetto, tramite decreto di designazione, nomina alcuni amministratori e ne indica i compensi “sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all’art. 8 del DLgs. 4 febbraio 2010, n. 14”.
Il Dpr n. 177/2015 ha sancito l’approvazione del Regolamento concernente le modalità di calcolo degli amministratori ex art. 32 DL n. 90/2014, rendendo possibile l’adozione dell’atto di indirizzo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26/2016. Tale atto fornisce le indicazioni più idonee per la determinazione dei compensi e si applica ai seguenti provvedimenti:
- Provvedimenti adottati dopo la pubblicazione dell’atto in Gazzetta Ufficiale (2/2/2016);
- Provvedimenti adottati prima della pubblicazione dell’atto in Gazzetta Ufficiale (2/2/2016) senza, tuttavia, l’indicazione del compenso.
Per quanto concerne i provvedimenti adottati prima della pubblicazione dell’atto in Gazzetta Ufficiale ma provvisti di indicazione del compenso, i nuovi criteri si applicano solo per quanto riguarda la residua durata dell’incarico post 2/2/2016.
Le linee guida stabiliscono anche un tetto minimo (10.000 euro) e un tetto massimo (120.000 euro); ciò significa che i valori del compenso base inferiori al tetto minimo o superiori al tetto massimo saranno equiparati alle soglie sopra indicate.
Infine, qualora l’incarico di commissario abbia durata inferiore all’anno, il compenso base annuo calcolato dovrà essere suddiviso in quote mensili.