Sebbene l’articolo 5, comma 8, del Dl 95/2012 obblighi i dipendenti della Pa alla fruizione delle ferie con il divieto della corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, con la sentenza n. 2496/2018 la Corte di Cassazione stabilisce che l’inerzia della Pa sulla concessione delle ferie obbliga la stessa alla remunerazione dei residui a prescindere dalla mancata richiesta avanzata dal dipendente durante il rapporto di lavoro. Salvo che il datore di lavoro dimostri di avere offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non abbia voluto usufruire.
Per questo motivo è necessario prestare molta attenzione alla programmazione delle ferie, in particolar modo per i ruoli dirigenziali, al fine di non trovarsi a dover rispondere di possibile danno erariale.