La riforma della PA trasforma profondamente la dirigenza pubblica con la creazione del ruolo unico:
- Ruolo unico per lo Stato: dirigenti delle amministrazioni statali, degli enti pubblici non economici nazionali, delle università e delle agenzie governative.
- Ruolo unico per le Regioni: comprendente anche i dirigenti della Asl.
- Ruolo unico per gli enti locali: comprendente anche i segretari comunali.
Restano, invece, esclusi dal ruolo unico i soggetti con contratto in regime pubblico: magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e di polizia, personale della carriera diplomatica e prefettizia.
Per ogni ruolo è prevista una specifica Commissione, su cui ricade il compito di verificare il rispetto dei criteri di conferimento degli incarichi e dell’utilizzo dei sistemi di valutazione per la loro attribuzione o revoca. Al termine di ogni incarico, in caso di valutazione negativa e di un periodo di collocamento in disponibilità senza l’assegnazione di nuovi incarichi, il dirigente incorre nel rischio di decadere dal proprio ruolo: tuttavia, per poter sfuggire al licenziamento, può richiedere il demansionamento volontario a funzionario.
Ulteriori novità riguardano la responsabilità e il trattamento economico:
- è imputabile esclusivamente ai dirigenti la responsabilità per l’attività gestionale e la verifica delle performance degli uffici;
- è prevista un’omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio nell’ambito di ogni ruolo unico.