La sentenza del Tar Campania, sezione I, 4 febbraio 2015, n. 826 ha sancito l’ampia autonomia organizzativa dell’Ente locale di avvalersi della collaborazione di uno studio legale esterno, in particolari situazioni, anche in presenza di un ufficio legale interno al Comune.
Ciò sembrerebbe in linea con quanto disposto dagli art. 7 comma 1, 48 comma 3, e 89 comma 5, Tuel poiché tale normativa riconosce alla Giunta comunale il diritto di “modellare un assetto organizzativo (interno e in outsourcing) idoneo ad ottimizzare le risorse disponibili rispetto agli obiettivi da conseguire”. Alla luce di ciò, l’autonomia organizzativa dell’Ente dà la possibilità di ricorrere in outsourcing a qualsiasi tipo di servizio, e dunque anche a quello legale, previa giustificazione di tale scelta attraverso un’attenta e valida analisi costi/benefici (senza che sia tra l’altro necessaria una situazione di straordinarietà).
Il caso che ha portato alla sentenza in esame riguarda il Comune di Ercolano, dove la Giunta ha affidato in convenzione a uno Studio legale esterno “il patrocinio, assistenza, difesa e rappresentanza dell’Ente in tutti i nuovi giudizi che si instaureranno dinnanzi al Tribunale civile in qualunque sede in cui l’Ente sia parte attiva o passiva”, in considerazione della presenza in servizio di un solo avvocato a fronte dei quattro previsti nella dotazione organica dell’Ufficio legale interno. Il Tar Campania ha riconosciuto la legittimità e la regolarità di tale provvedimento della Giunta.