La sentenza n. 45433/2016 della Corte di Cassazione, III sezione penale, ha stabilito che “in tema di reati edilizi, l’esecuzione dell’ordine di demolizione, impartito dal giudice a seguito dell’accertata edificazione in violazione di norme urbanistiche, non è escluso dall’alienazione del manufatto abusivo a terzi, anche se intervenuta anteriormente all’ordine medesimo perché l’ordine di demolizione, avendo carattere reale, ricade direttamente sul soggetto che è in rapporto con il bene a prescindere dagli atti traslativi intercorsi, con la sola conseguenza che l’avente causa, se estraneo all’abuso, potrà rivalersi nei confronti del dante causa, o dei suoi eredi, a seguito dell’avvenuta demolizione”. Dunque, stante la preminenza dell’interesse paesaggistico e urbanistico, l’ordine di demolizione dell’immobile abusivo deve essere attuato nei confronti di chi detiene su di esso un diritto reale o personale di godimento; non rileva a tal fine il fatto che il proprietario non sia l’autore dell’abuso ma un semplice acquirente: questi potrà comunque far valere, sul piano civile, la responsabilità contrattuale o extracontrattuale del proprio dante causa.