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10 Giugno 2016

Ufficio Tecnico – Immobili vincolati: consentiti solo interventi provvisori di urgenza

Sugli immobili di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico importante grava un particolare vincolo (vincolo monumentale), che sottopone tali immobili a peculiari poteri di vigilanza e controllo esercitati dal Ministero dei beni culturali e dalle Soprintendenze per i beni architettonici e paesaggistici. Tale controllo vige anche in caso di esecuzione di opere e lavori su questi immobili da parte dei proprietari privati: gli interventi di qualsiasi genere, infatti, devono essere preventivamente autorizzati dal Soprintendente, fatta eccezione per i casi di assoluta urgenza in cui è possibile, invece, effettuare interventi provvisori da comunicare immediatamente alla Soprintendenza (art. 21, comma 1, DLgs. n. 42/2004).

Il Tar Abruzzo ha recentemente affermato la preminenza del valore culturale del bene rispetto a quello della proprietà privata, confermando la legittimità del diniego dell’Amministrazione a concedere l’autorizzazione postuma per l’installazione di un sistema di videosorveglianza sulle facciate di un immobile vincolato. I proprietari del bene avevano proceduto ad installare l’impianto senza chiedere il preventivo via libera della Soprintendenza, qualificando l’intervento come “di estrema urgenza” sulla base di ripetuti atti vandalici e furti verificatisi nell’anno precedente. La Soprintendenza, non concordando sull’estrema urgenza invocata dai proprietari, ha negato l’autorizzazione e la sua posizione è stata ribadita dal Tar Abruzzo con sentenza n. 189/2016.

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