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20 Ottobre 2016

Ufficio tecnico – Necessaria motivazione specifica per esclusione del gestore uscente dalla gara

Il Tar Lecce ha accolto il ricorso presentato dal gestore uscente di un servizio che lamentava da parte del Comune la mancata comunicazione della motivazione specifica alla base della decisione di non invitare la società alla gara d’appalto: i giudici hanno stabilito che tale scelta deve essere motivata in modo specifico, congruo ed esaustivo, in modo da dare conoscenza delle gravi ragioni che hanno minato la fiducia tra il contraente e la PA.

Dunque, in assenza di indicazioni precise sulle ragioni del mancato invito a partecipare alla procedura negoziata, la sentenza n. 1514/2016 del Tar ha dato ragione al contraente privato, annullando la procedura selettiva messa in atto dal Comune.

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