Con la delibera n. 10/2016 della sezione Autonomie della Corte dei Conti, è stata esclusa del tutto la possibilità di riconoscere incentivi alla progettazione per tutte le attività manutentive, indipendentemente dal fatto che si tratti di manutenzioni ordinarie o straordinarie.
Il quesito posto da un Comune, infatti, indagava la legittimità o meno di includere nel fondo per la progettazione e l’innovazione almeno le manutenzioni straordinarie, in quanto caratterizzate da un’attività progettuale specialistica.
Facendo riferimento al quadro normativo previgente e alla novella Legge n. 11/2016, i giudici ricordano “la finalizzazione del fondo non più alla mera incentivazione, bensì alla progettazione ed all’innovazione, con destinazione della quota del 20% alle dotazioni infrastrutturali necessarie a raggiungere tale obiettivo”. Quindi “la disposizione vigente, con espressione inequivoca, esclude dagli incentivi alla progettazione l’attività di manutenzione, da intendersi, ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 5 ottobre 2010, n. 207, come combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative volte a mantenere o a riportare un’opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal progetto. Tale esclusione prescinde da eventuali differenziazioni fra manutenzione ordinaria e straordinaria, che pure esistono e sono chiaramente definite dalla disciplina di settore (cfr. art. 3, comma 1, lettere a) e b), del DPR 6 giugno 2001, n. 380 in materia di edilizia)”.