Partendo da quanto stabilito dall’Agenzia del Territorio con propria circolare del 16 maggio 2006, la n. 4, vediamo che i porti turistici, a fronte “dell’assenza di infrastrutture tese ad ospitare vettori per il trasporto pubblico di persone o merci” debbano essere equiparati a “autosilos e parcheggi” e venire quindi classificati come D/8.
Il posizionamento in questa categoria potrebbe favorire nel contribuente l’idea di poter usufruire del regime di esenzione iva previsto per le locazioni di fabbricati strumentali così come riconosciuto nel DPR. 633/72 art. 10 c. 1 n. 8.
La Corte di Giustizia Europea prima, e l’Agenzia delle Entrate dopo con propria risoluzione 1/2010, ha chiarito come “nessuna delle considerazioni, in particolare di ordine sociale, che sono alla base dell’esenzione dall’IVA a favore di beni immobili può essere applicata alla locazione di posti barca”.
I posti barca in acqua, così come i posti a terra per il periodo invernale, devono quindi scontare l’aliquota IVA ordinaria di legge, attualmente pari al 22%.