Con la deliberazione n. 134/2017/PAR, la Corte dei conti del Veneto ha escluso il riconoscimento del compenso incentivante previsto dall’art. 113 del DLgs n. 50/2016 relativamente alle attività di predisposizione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi.
Il succitato art. 113 prevede il riconoscimento dell’incentivo “esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico”. L’utilizzo del termine “esclusivamente” rende tale norma tassativa e non suscettibile di estensione analogica.
La deliberazione in esame esclude però l’attribuzione dell’incentivo alla predisposizione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi: quest’ultima infatti, pur coincidendo in parte con l’attività di programmazione della spesa di investimento, contiene anche elementi attinenti alla programmazione della spesa corrente, esclusa dalle casistiche esplicitamente citate dall’art. 113.