La Sezione Autonomie della Corte dei Conti si è pronunciata in modo definitivo sul divieto imposto dall’articolo 1 comma 420 della legge n. 190/2014. Per le amministrazioni provinciali delle regioni a statuto ordinario – con la delibera n. 22 del 2017 – si conferma il divieto di assunzione di nuovo personale, nonostante il ricollocamento dei dipendenti in soprannumero.
In particolare sono state esaminate alcune casistiche fondamentali di possibile deroga: per i magistrati contabili tra i divieti rientra la mobilità e quanto già affermato dalla medesima Corte dei conti Sezione Autonomie con la deliberazione n. 25 del 2013 secondo cui il divieto di cui sopra «ricomprende anche le unità di personale aventi diritto al collocamento obbligatorio disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, nel caso in cui l’ente debba assumerle per raggiungere la copertura della quota d’obbligo prevista dalla legge medesima».