Una società che risultava non aggiudicatrice di una gara indetta dalla Consip (relativa al terzo lotto dell’appalto di “Multiservizio tecnologico integrato con fornitura di energia elettrica degli edifici in uso, a qualsiasi titolo, le pubbliche amministrazioni sanitarie”) aveva fatto istanza di accesso agli atti relativi all’impresa vincitrice, ottenendo l’ostensione di alcuni documenti in gran parte oscurati. Proposto ricorso al TAR, per ottenere l’estrazione di copie in formato integrale, riportava una sconfitta.
Per il Tar Lazio, infatti, non vi sarebbe stato alcun diniego in quanto:
- la Consip avrebbe comunque consentito l’accesso richiesto, sebbene oscurando alcune parti della documentazione;
- le ragioni poste a base dalla Consip per l’oscuramento sarebbero state legittime in quanto l’Amministrazione non avrebbe l’obbligo di diffondere i dati relativi a situazioni che possono determinare la conoscenza di valutazioni interne ad altri lotti, essendo la gara in questione strutturata su una pluralità di lotti con ciascuna autonomia funzionale ma procedimentalmente connessi.
Da qui l’appello proposto contro l’ordinanza decisoria di primo grado.
L’appello è stato ritenuto fondato dal Consiglio di Stato (V Sezione) con ordinanza n. 2331 del 9 aprile 2019.
Il Supremo Consesso amministrativo ha infatti sottolineato che, in linea di principio, un’impresa che ha partecipato alla gara ha dunque diritto di accedere a tutti gli atti che incidono in modo diretto ed immediato del suo interesse all’aggiudicazione ed a maggior ragione qualora la richiesta concerna le dichiarazioni e la documentazione acquisita in sede di verifica dei requisiti di ordine generale, tecnico ed economico.
L’ostensione di una documentazione oscurata e comunque prodotta solo per stralci, costituisce, di fatto, un diniego sostanziale di accesso agli atti, ed appare una diretta violazione dell’art. 53, comma 6, del D.l.vo n. 50 del 2016.
L’ostensione di documenti relativi ai requisiti di ordine generale, che sono comunque strettamente attinenti alla partecipazione alla gara, è invero doverosa e la consegna di una documentazione oscurata si risolve di fatto in un diniego.
E’ stata allora considerata “fuori luogo” la singolare affermazione della P.A. di dover tutelare una privacy del raggruppamento aggiudicatario per proteggere la posizione dello stesso negli altri lotti, perché non è interesse della centrale di committenza affidare appalti a soggetti privi di requisiti di ordine morale generale.
In tale direzione è apparso del tutto opinabile al giudice del gravame che una stazione appaltante non volesse far accedere ai documenti dell’aggiudicatario di un lotto, con la motivazione che lo stesso soggetto potrebbe (forse) aver interesse a “proteggere” la sua posizione sugli altri lotti.
Nel caso di specie il tentativo dell’Amministrazione di addurre ragioni, del tutto insussistenti, di riservatezza dei dati dell’impresa aggiudicataria in relazione alla sua partecipazione ad altri lotti della medesima gara, se non è indizio di un comportamento poco trasparente ed imparziale, appare comunque alquanto ingiustificato ed incomprensibile, anche in considerazione della non ricorrenza di profili afferenti il “know how” industriale di cui all’art. 98 del D.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 (Codice della Proprietà Industriale).
Fonte: Mattia Murra, Gare: l’accesso a documenti oscurati equivale a diniego, Il Quotidiano della Pubblica Amministrazione, 9 aprile 2019, http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2019/aprile/1554827485706.html