La disciplina della privacy nelle scuole ha come basi normative il Codice della Privacy (d.lgs. 196/2003) e i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali. L’autorità ha stilato un decalogo (successivamente ampliato) per ricordare quelle che devono essere le regole finalizzate al rispetto della privacy nell’ambiente scolastico. Tali dettami si rivolgono a professori, genitori e studenti e forniscono indicazioni di carattere generale basate su pareri resi e su provvedimenti precedentemente adottati.
Il principio fondamentale di una simile normativa consiste nell’importanza che sia gli studenti che le famiglie siano consapevoli del fatto che tutte le scuole – sia quelle pubbliche, sia quelle private – hanno l’obbligo di far conoscere agli “interessati” (studenti, famiglie, professori, etc.) come vengono trattati i loro dati personali. Pertanto, le istituzioni devono rendere noto attraverso un’adeguata informativa (eventualmente anche online) quali dati raccolgono, come li utilizzano e con quali finalità (estrema cautela è richiesta per la raccolta di dati delicati come quelli sullo stato di salute, le convinzioni religiose o le origini etniche).
Scuola e privacy – Accesso ai dati
In primis, il Garante pone la questione sulla possibilità o meno di accedere ai propri dati personali detenuti dagli istituti scolastici. La risposta è affermativa, poiché ogni persona ha diritto di sapere se sono conservate informazioni che la riguardano e ha, altresì, il diritto di chiederne la rettifica nel caso in cui le stesse siano errate o non aggiornate. Per esercitare questi diritti è possibile rivolgersi direttamente al “titolare del trattamento” (in genere l’istituto scolastico di riferimento). Se la scuola non risponde o il riscontro non è adeguato, è possibile rivolgersi al Garante o alla magistratura ordinaria.
Inoltre, è possibile anche accedere alla documentazione posseduta dalla scuola relativa ad alunni e studenti, vale a dire agli atti e ai documenti amministrativi detenuti dalla scuola ai sensi dalla Legge n. 241 del 1990 (artt. 22 ss.).
Altro caso sul quale porre l’attenzione è quello in cui il genitore deleghi una terza persona per andare a prendere il figlio a scuola. Occorre fornire copia della carta d’identità del delegante e del delegato? Considerando il principio fondamentale dell’accountability, ovvero il principio cardine del GDPR secondo il quale i titolari e i responsabili debbano essere consapevoli di come debbano essere trattati i dati personali (e non), il Garante precisa che spetta alle istituzioni scolastiche il dovere di regolare e consentire tale modalità, assicurando al tempo stesso le cautele necessarie a garantire l’identificabilità dei soggetti coinvolti e che i dati eventualmente raccolti siano protetti (da accessi abusivi, rischi di perdita o manomissione) con adeguate misure di sicurezza.
Scuola e privacy – Pubblicità degli scrutini
Altra questione di primaria importanza ci impone di chiederci se i risultati degli scrutini o degli esami di Stato possano essere resi pubblici.
La risposta positiva da parte del Garante è giustificata dal fatto che le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di conoscibilità stabilito dal MIUR. Tuttavia, mediante la pubblicazione degli esiti sui tabelloni, l’istituto scolastico dovrà evitare di fornire informazioni sulle condizioni di salute degli studenti o altri dati personali che non siano, comunque, pertinenti ai fini della pubblicità dei risultati. Ad esempio, nel caso delle cd. “prove differenziate”, la scuola non potrà far menzione nei tabelloni di coloro che sono affetti da DSA (disturbo specifico dell’apprendimento), dato personale che potrà essere indicato unicamente nell’attestazione da rilasciare allo studente.
Scuola e privacy – Conoscenza dei dati riguardanti allievi disabili o con DSA
In merito ai dati concernenti allievi disabili o aventi disturbi specifici dell’apprendimento, il Garante precisa che la conoscenza di tali dati è limitata ai soli soggetti a ciò legittimati dalla normativa scolastica e da quella specifica di settore, come ad esempio i docenti, i genitori e gli operatori sanitari che congiuntamente devono predisporre il piano educativo individualizzato (L. n. 104/92[1], L. n. 328/2000[2] e D.Lgs. n. 66/2017[3]).
Sempre per quanto concerne la pubblicazione, gli istituti scolastici possono pubblicare sui propri siti internet le graduatorie di docenti e personale ATA poiché ciò consente a chi ambisce a incarichi e supplenze di conoscere la propria posizione e il proprio punteggio. Tali liste devono, però, contenere unicamente il nome, il cognome, il punteggio e la posizione in graduatoria. È, invece eccedente la pubblicazione dei numeri di telefono e degli indirizzi privati dei candidati.
Scuola e privacy – Categorie particolari di dati
Inoltre, è bene evidenziare che le scuole possono trattare le categorie particolari di dati personali (per esempio dati sulle convinzioni religiose o dati riguardanti lo stato di salute) solo se espressamente previsto da norme di legge o regolamentari. In ogni caso, l’Autorità precisa che non possono essere diffusi i dati relativi alla salute: non è consentito, ad esempio, pubblicare online una circolare contenente i nomi degli studenti con disabilità oppure quegli degli alunni che seguono un regime alimentare differenziato per motivi di salute.
Non è altresì possibile inserire dati personali degli alunni nelle comunicazioni scuola-famiglia. Pertanto, è vietato comunicare all’interno di circolari, delibere o comunicazioni non indirizzate a specifici destinatari dati personali che rendano identificabili gli alunni (ad esempio, quelli coinvolti in casi di bullismo o quelli cui siano state comminate sanzioni disciplinari o siano comunque interessati da altre vicende delicate).
Di Alessandra Totaro
[1] Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
[2] Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
[3] Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.