Con la Circolare n. 153/2015, l’INPS ha comunicato la riduzione del livello remunerativo massimo onnicomprensivo annuo riservato a coloro che ricevono emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche: il limite precedentemente fissato a 311.658,53 euro, a partire dal 1° maggio 2014 si è abbassato a 240.000 euro. Tale riduzione ha effetti anche su tutte le quote di pensione che concorrono a determinare il trattamento pensionistico.
Il suddetto limite è determinato in quota pari al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione (Manovra “Salva Italia”).
I soggetti interessati dalla riduzione del suddetto limite sono:
- amministratori delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate da pubbliche amministrazioni, a partire dal 2012;
- amministratori delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dal ministero dell’economia e delle finanze, a partire dal 1° aprile 2014;
- titolari di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con società controllate da pubbliche amministrazioni, a partire dal 2014;
- titolari di rapporti lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali ovvero con amministrazioni la cui disciplina organizzativa è attratta dall’ambito statale, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico, a partire dal 17 aprile 2012;
- componenti e presidenti delle autorità amministrative indipendenti, a partire dal 17 aprile 2012;
- titolari di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali come, per esempio quelle locali, a partire dal 1° gennaio 2014;
- titolari di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con autorità amministrative indipendenti e con enti pubblici economici, a partire dal 1° gennaio 2014;
- componenti di organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche, a partire dal 1° gennaio 2014.
Tutti gli importi corrisposti nell’ambito di rapporti di lavoro subordinato o autonomo (anche in computo cumulativo) concorrono al raggiungimento del suddetto livello massimo.
Un caso particolare è rappresentato dai compensi erogati agli amministratori delle società non quotate, controllate direttamente o indirettamente dal MEF. Per tali società, suddivise in tre fasce, i limiti fissati sono i seguenti:
- 100% del trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione, per gli amministratori delle società della prima fascia;
- 80% del trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione, per gli amministratori della società della seconda fascia;
- 50% del trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione, per gli amministratori della società della terza fascia.
Come già menzionato, la riduzione in esame ha effetti anche su tutte le quote di pensione che concorrono a determinare il trattamento pensionistico.
Per quanto riguarda il TFR, non si segnala alcuna modifica sostanziale dovuta alla variazione del suddetto limite.
Per quanto riguarda, invece, il TFS le disposizioni in esame intervengono a modificare le regole di calcolo della prestazione; quest’ultima, quindi, è ora determinata dalla somma di due importi parziali:
1) importo calcolato tenendo conto delle anzianità utili e della retribuzione contributiva utile (in ogni caso non superiore al precedente limite di € 311.658,53) alla data del 30 aprile 2014;
2) importo calcolato tenendo conto della retribuzione contributiva utile alla cessazione del rapporto di lavoro (in ogni caso non superiore al limite di € 240.000 annui) e delle anzianità utili maturate a partire dal 1° maggio 2014.
Fonte: Fiscal-Focus