Quando si avvia la procedura di consolidamento andiamo a porre in relazione dati contabili di enti e realtà differenti; diviene quindi fondamentale, per lo meno nella maggioranza dei casi, procedere con l’omogeneizzazione delle risultanze numeriche. Da qui le richieste rivolte agli enti consolidati.
Nel rispetto di quanto disciplinato dal paragrafo 3.2 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al Dlgs 118/2011), le direttive impartite dalla capogruppo, devono contenere tra l’altro indicazioni in merito alle modalità e tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati.
Nei casi in cui i principi contabili adottati nei bilanci della società capogruppo e degli organismi consolidati, pur essendo corretti, non siano omogenei tra loro, l’omogeneità deve in prima istanza essere effettuata nei bilanci d’esercizio dei singoli soggetti consolidati, nei limiti in cui essa non può essere così attuata, può essere ottenuta apportando in sede di consolidamento opportune rettifiche per allineare i principi contabili dei membri del gruppo a quelli adottati dalla capogruppo.
Tra gli obblighi della capogruppo vi è quello di procedere con il diramare istruzioni e informazioni specifiche ai soggetti che andrà a consolidare, sarà sua premura cercare di ottenere le informazioni allineate al suo sistema contabile e laddove questo non sia possibile, di farsi trasferire le informazioni necessarie all’elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili previsti dal Dlgs 118/2011. Sempre la capogruppo dovrà richiedere la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall’allegato 11 al Dlgs118/2011.
A questo punto è utile rilevare come vi sia la possibilità, in realtà sono due, di ovviare all’obbligo di uniformità dei criteri di valutazione, ovvero quando la conservazione di criteri difformi meglio si presta a realizzare l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta oppure quando il mantenere la difformità è irrilevante ai fini del risultato finale. Qualora si verifichi questa situazione particolare si dovrà procedere con il rilevarla all’interno della nota di accompagnamento al bilancio.