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28 Settembre 2022

Il controllo interno negli enti locali

Come già detto negli articoli precedenti, per controllo interno si intende quando l’attività di controllo viene effettuata da un soggetto che, anche se non facente parte dell’ente controllato, opera all’interno della struttura dello stesso ente locale.

L’assetto del sistema di controlli interni pervisti per un corretto controllo di gestione negli enti locali, secondo le previsioni del Tuel e del d.lgs. n. 150/2009, si basa su sette tipologie di controlli.

Le sette tipologie di controllo interno per gli enti locali

Le sette tipologie di controllo interno sono le seguenti:

  1. Il controllo di gestione;
  2. Il controllo degli equilibri finanziari;
  3. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
  4. Il controllo strategico;
  5. Il controllo sulla qualità dei servizi;
  6. Il controllo sulle società partecipate;
  7. La valutazione del personale.

Le seguenti tipologie di controllo sono regolamentate dal Tuel, in particolar modo vengono citate all’interno dell’art. 147.

A tutti gli enti locali si applicano le norme sulla valutazione del personale, tenendo però conto dell’autonomia degli stessi e dei propri regolamenti.

Soltanto il controllo di gestione, il controllo sugli equilibri finanziari e il controllo di regolarità amministrativa e contabile si applicano indistintamente a tutti gli enti locali.

Il controllo strategico, invece, si applica ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, così come il controllo sulle società partecipate e il controllo sulla qualità dei servizi, come previsto dall’art. 147, comma 3 del Tuel.

Il controllo di gestione negli enti locali

Il controllo di gestione negli enti locali è un tipo di controllo interno che segue monitora tutta la gestione al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la loro corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità, il buon andamento della pubblica amministrazione e della relativa azione amministrativa.

Questo tipo di controllo avviene verificando determinati fattori quali:

  • L’efficacia;
  • L’efficienza;
  • L’economicità.

Nel caso in cui dal monitoraggio effettuato mediante il controllo di gestione emergano degli scostamenti rispetto agli obiettivi programmati, l’ente locale può provvedere con tempestivi interventi correttivi.

Il controllo di gestione è uno strumento il cui uso è obbligatorio per tutti gli enti locali, indipendentemente dalla loro densità demografica. È un controllo ciclico, suddiviso in fasi, per cui per un corretto funzionamento è necessario che l’impostazione dell’attività di controllo sia preceduta da una precisa definizione degli obiettivi gestionali, di breve periodo, affidati ai responsabili di servizio con il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e con il piano dettagliato degli obiettivi. Per garantire una reale efficacia dell’attività di controllo, è necessario che essa sia supportata da un buono e solido sistema informativo per ricavare le informazioni ed i dati necessari.

Il controllo di gestione è disciplinato dall’art. 147, comma2, lett. a) e 196 e seguenti del Tuel.

Qual è la differenza tra il controllo di gestione e il controllo sulla gestione?

Il controllo di gestione negli enti locali è un controllo interno che monitora tutta la gestione al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa all’interno dell’ente locale tramite la verifica dei parametri di efficacia, efficienza ed economicità della gestione.

Il controllo sulla gestione è un controllo esterno, a carattere successivo, svolto dalla Corte dei Conti, chiamata a verificare la legalità e la regolarità della gestione, nonché il funzionamento dei controlli interni di ciascuna amministrazione.

La Corte accerta anche, a seguito degli altri controlli, la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell’azione amministrativa dell’ente locale.

Articolo 147

Tipologia dei controlli interni.
2. Il sistema di controllo interno è diretto a:
a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;

Articolo 196

Controllo di gestione.
1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell’azione amministrativa, gli enti locali, ad esclusione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e regolamenti di contabilità 90.
2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l’analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell’organizzazione dell’ente, l’efficacia, l’efficienza ed il livello di economicità nell’attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

Il controllo sugli equilibri finanziari negli enti locali

Nel quadro dei controlli interni non poteva mancare il controllo sugli equilibri finanziari, la cui verifica è alla base di una corretta gestione del bilancio.

Nell’ambito del regolamento sui controlli interni e del regolamento di contabilità, l’ente locale è tenuto a prevedere e disciplinare il monitoraggio  periodico della gestione finanziaria, con il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del responsabile del servizio finanziario, del direttore generale (nel caso in cui sia previsto), del segretario, dei dirigenti (o responsabili di servizio) e dell’organo di revisione.

Va sottolineata l’importanza di questo controllo all’interno degli enti locali, il quale interessa in maniera diretta e responsabile, tutti i soggetti che intervengono nella gestione finanziaria dell’ente locale, e che inca so di mancata equilibrio dovranno necessariamente adottare interventi correttivi in tempi piuttosto brevi.

Affine a questa tipologia di controllo, ma di natura differente, vi è un altro importante adempimento relativo agli equilibri di bilancio, ovvero la salvaguardia degli stessi, così come disposto dall’art. 193 del Tuel.

A tal proposito, va ricordato che l’Europa ha imposto il rispetto di determinati parametri finanziari all’Italia ed agli altri Paesi dell’Unione Europea. Questa politica rigorosa in ambito finanziario ha avuto anche impatto negli enti locali, per cui è stato necessario un intervento da parte della legislatura per imporre nel Tuel il rispetto del cosiddetto equilibrio di bilancio.

Articolo 193

Salvaguardia degli equilibri di bilancio
1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all’art. 162, comma 6.
 2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art. 194; 
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. 
La deliberazione è allegata al rendiconto dell’esercizio relativo.
3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall’art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l’anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.
4. La mancata adozione, da parte dell’ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

Conclusione

Delle sette tipologie di controllo, per gli enti locali, sopra citate, ne abbiamo analizzate solo due.

Nei prossimi appuntamenti procederemo con l’approfondimento dei restanti, sempre con i relativi riferimenti normativi che regolano ciascuna attività ed il relativo monitoraggio.

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