La Corte dei Conti della Puglia, con la deliberazione n. 26/PAR/2016, ha risposto negativamente al seguente quesito posto da un Comune: è possibile riconoscere “come debito fuori bilancio ai sensi dell’art 194 lett b) DLgs n. 267/00 il debito derivante da presunte irregolarità fiscali e facente capo ad un’associazione non riconosciuta a cui l’ente partecipa”.
Richiamando il suddetto art. 194, lett. b) “Con deliberazione consiliare […] gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: […] b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione”, la Corte ha precluso il riconoscimento dei debiti facenti capo all’associazione non riconosciuta, in quanto essa non risulta compresa nell’ambito soggettivo di operatività della disposizione.