Con la pronuncia 8 gennaio 2013, n. 99, il Tribunale di Palermo, ha ritenuto opportuno escludere dalle procedure concorsuali una società partecipata interamente dal Comune.
Oggetto sociale della stessa era la gestione di servizi strumentali e di servizi pubblici locali a rilevanza economica, unico fruitore dei servizi in oggetto era lo stesso Comune.
Il Tribunale ha giustificato l’esenzione dal fallimento richiamando l’impossibilità di paragonare la controllata agli “imprenditori che esercitano una attività commerciale”, questa società si configurava infatti come un’estensione dell’Ente Pubblico e difficilmente si poteva percepire una vocazione commerciale nell’attività svolta.
Con la sentenza del Tribunale di Palermo si rafforza il principio per cui le società pubbliche strumentali, e quelle che gestiscono i servizi in house, sono da escludere dal fallimento; una importante conseguenza di questo assunto è che i creditori sociali possono agire immediatamente verso l’ente pubblico.
Richiamando poi sentenze della Corte dei Conti del Piemonte e della Basilicata si sottolinea come venga meno il divieto imposto dall’art. 6, comma 19 del DL 78/10 in merito alla ricapitalizzazione delle società in perdita.
Ai fini della tutela dei creditori l’Ente potrà quindi agire in questa direzione.