La legge n. 488/1999, in tema di Reverse charge, ha esteso l’aliquota IVA del 10% alle prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, e la circolare n. 71/2000 ha poi esplicitato che nell’ambito di applicazione della norma sono compresi anche “edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso ai sensi dell’art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, a condizione che costituiscano stabile residenza di collettività” (quali, ad esempio, gli ospizi).
Dunque, gli Enti Locali che gestiscono comunità per anziani hanno proceduto a richiedere l’aliquota agevolata ai fornitori di servizi di manutenzione presso tali strutture. Tuttavia, la circolare n. 37/2015 ha messo in dubbio l’interpretazione dei Comuni, richiamando il punto 3.2 della circolare n. 71/2000 per cui “si deve ritenere che l’agevolazione sia diretta ai soggetti beneficiari dell’intervento di recupero, identificabili ordinariamente con i consumatori finali della prestazione”. L’orientamento dell’amministrazione finanziaria sembra al momento escludere la possibilità di identificare come consumatore finale il gestore della struttura, facendo riferimento quindi a una definizione di ‘consumatore finale’ in senso tecnico.
Nessuno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate ha, però, risolto l’incertezza degli Enti Locali con una risposta ad hoc. Si auspica un ulteriore intervento dell’Agenzia che sia davvero chiarificatore, una volta per tutte.