Fino ad oggi alcuni servizi comunali potevano considerare l’iva a debito non come un costo indeducibile, ma come una partita detraibile che, solitamente, si trasformava in un maggior credito per l’Ente verso l’erario che poteva poi utilizzare queste somme per compensare eventuali altri pagamenti o per chiedere rimborsi.
La Cassazione ha assestato un duro colpo a questa prassi oramai consolidata.
Con la sentenza n. 11946 del 13 luglio 2012 la Corte ha appoggiato l’azione intrapresa dall’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia ha accertato tutta l’iva detratta da un Ente in riferimento all’espletamento del servizio mensa e scuolabus per il motivo che detti servizi venivano svolti in palese stato di antieconomicità, di conseguenza, la dove si porti avanti un’attività in questo modo, non la si potrebbe collocare all’interno della cerchia delle attività commerciali, da qui l’indetraibilità dell’iva.
Questa sentenza, tesa ad avallare il comportamento dell’Agenzia, potrebbe portare ad un accertamento retroattivo su tutte quelle attività “commerciali” esercitate dall’Ente e perennemente in perdita per scelta propria, come accade per esempio quando si ha l’applicazione di tariffe troppo basse rispetto ai costi sostenuti.