Il 30 settembre, data di scadenza per la presentazione del Modello Unico 2015, costituisce anche il termine ultimo per sanare l’omessa o l’errata comunicazione della variazione del codice attività nell’anno di imposta 2014, senza incorrere in sanzioni.
La normativa prevede, infatti, che, in caso di variazione dell’attività in fase successiva all’apertura della partita IVA, il contribuente sia tenuto a darne comunicazione all’Amministrazione Finanziaria tramite una dichiarazione di variazione (Modd. AA9/11- AA7/10) ai sensi dell’art. 35, comma 3, DPR n. 633/1972. Tale adempimento di regola deve essere eseguito entro 30 giorni dalla variazione di attività. Le sanzioni previste per l’omessa comunicazione oscillano dai 516 euro ai 2.064 euro.
Al fine di evitare tali sanzioni, è prevista la possibilità di sanare la propria posizione di irregolarità indicando nel Modello Unico (relativo al periodo di imposta in cui è avvenuta la variazione) il codice attività corretto e provvedendo a comunicare all’Amministrazione Finanziaria la variazione entro lo stesso termine di trasmissione dell’Unico.
Lo stesso procedimento di cui sopra è applicabile nel caso in cui, in sede di compilazione degli studi di settore, si riscontri una variazione dell’attività prevalente rispetto a quella comunicata (per quanto riguarda le imprese con esercizio di più attività). Anche in questo caso, dunque, la scadenza è il prossimo 30 settembre.
Infine, per quanto concerne la regolarizzazione senza sanzioni dei codici di attività secondarie non comunicate all’Agenzia delle Entrate, è sufficiente trasmettere il modello di variazione dati entro la scadenza per la presentazione del Modello Unico.