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fiscale
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21 Ottobre 2014

Fiscale – Dichiarazioni integrative e visto di conformità

A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
Sarà, dunque, comminata una sanzione pecuniaria pari al 30% a ogni contribuente che utilizzi in compensazione crediti superiori alla soglia limite dei 15.000 € senza la presenza del succitato visto di conformità. Per evitare tale sanzione, il contribuente deve presentare una dichiarazione integrativa con visto entro 90 giorni e in tal caso sarà soggetto solo ad una sanzione fissa.
Si riportano di seguito le procedure da seguire a seconda delle diverse possibili situazioni:

Dichiarazione tardiva con visto.

  • Situazione: I contribuenti hanno effettuato compensazioni superiori alla soglia dei 15.000 € senza inviare la dichiarazione entro i termini previsti
  • Procedura: I contribuenti sono tenuti ad inviare una dichiarazione tardiva entro i 90 giorni successivi al termine di scadenza
  • Tale dichiarazione deve essere provvista del visto di conformità apposto dal professionista
  • Al contribuente sarà applicata una sanzione pecuniaria fissa pari a 25 €.

Integrazione della dichiarazione senza visto.

  • Situazione: I contribuenti hanno eseguito compensazioni superiori alla cifra dei 15.000 € inviando entro il termine ordinario una dichiarazione priva di visto di conformità.
  • Procedura: I contribuenti sono tenuti a presentare una dichiarazione integrativa finalizzata alla sola apposizione del visto di conformità
  • Il professionista deve trasmettere tale integrazione entro il 29 dicembre.
  • I contribuenti sono tenuti al versamento della sanzione per dichiarazione infedele pari a 258 € (ridotta a 25 € nel caso in cui l’integrazione venga inviata entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario).

Integrazione della dichiarazione modificata senza visto.

  • Situazione: I contribuenti hanno effettuato compensazioni oltre soglia inviando entro il termine ordinario una dichiarazione con credito superiore a 15.000 €
  • I contribuenti si trovano a dover variare alcuni dati influenti sulla determinazione delle imposte.
  • Procedura: I contribuenti sono tenuti a chiedere al professionista l’invio di una dichiarazione integrativa vistata
  • Il professionista deve trasmettere l’integrazione provvista di visto entro il 29 dicembre
  • I contribuenti sono soggetti al pagamento della sanzione di 258 € (ridotta a 25 € nel caso in cui l’integrazione venga inviata entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario)
  • I contribuenti devono rimediare alla maggior imposta (o minor credito) versando il 12,5% della stessa.

Integrazione (a sfavore) di dichiarazione con visto.

  • Situazione: I contribuenti hanno effettuato nel 2014 compensazioni oltre soglia inviando nei termini ordinari una dichiarazione con credito superiore ai 15.000 € regolarmente provvista di visto
  • I contribuenti si trovano a dover correggere alcuni dati influenti sulle imposte.
  •  Procedura: I contribuenti sono tenuti a chiedere al professionista l’invio di una dichiarazione integrativa vistata
  • Qualora l’integrazione venga comunicata entro il 29 dicembre e le variazioni a sfavore non comportino un utilizzo maggiore del credito disponibile, le compensazioni effettuate nell’anno 2014 saranno considerate corrette
  • I contribuenti devono versare 25 € come sanzione sulla dichiarazione infedele e sanare le maggiori imposte con il ravvedimento al 3,75%
  • Il professionista deve versare 32 € come sanzione ridotta per il rilascio di un visto infedele, dando debita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Integrazione (a favore) di dichiarazione con visto.

  • Situazione: I contribuenti hanno effettuato nel 2014 compensazioni oltre soglia inviando nei termini ordinari una dichiarazione con credito superiore ai 15.000 €
  • I contribuenti si trovano a dover modificare a proprio favore alcuni dati che influiscono sulla determinazione delle imposte
  • I contribuenti richiedono anche l’apposizione del visto di conformità.
  • Procedura: Le compensazioni eseguite nel 2014 oltre la soglia dei 15.000 € sono ritenute corrette
  • I contribuenti non sono soggetti ad alcuna sanzione
  • Il professionista che ha rilasciato il visto non è soggetto ad alcuna sanzione

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