Dal 1° gennaio 2000, l’aliquota IVA ridotta al 10% è applicabile anche ai casi di “prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio classificati come manutenzioni ordinarie e straordinarie, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa ed aventi ad oggetto contratti di appalto o cessione di beni con posa in opera purché la posa sia effettuata da colui che ha fornito il bene.”
Nella norma non si fa riferimento al destinatario della prestazione; solo la circolare n. 71/2000 specifica che “si deve ritenere che l’agevolazione sia diretta ai soggetti beneficiari dell’intervento di recupero, identificabili ordinariamente con i consumatori finali della prestazione”. Dunque, in assenza di ulteriori specificazioni, è possibile includere nei “consumatori finali della prestazione” sia soggetti privati sia soggetti passivi IVA.
Tuttavia, nella circolare n. 37/2015, l’Agenzia delle Entrate ha escluso dal Reverse charge le fattispecie di cui sopra, indicando quindi implicitamente che tra i consumatori finali non possono figurare soggetti passivi IVA.