Secondo quanto previsto dall’art. 7-bis del DLgs n. 241/97, l’omessa o tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari è punibile con una sanzione da 516,00 a 5.164,00 euro.
L’art. 7, comma 4-bis introdotto dal DLgs n. 158/2015, stabilisce che “salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà”. Dunque, la sanzione in caso di tardività inferiore a 30 giorni va da 258,00 a 2.582,00 euro (anche in caso di ravvedimento operoso).
L’articolo di cui sopra è soggetto al favor rei, per cui in caso di contenziosi pendenti e non ancora definitivi riguardanti trasmissioni tardive entro un ritardo massimo di 30 giorni, la sanzione deve essere automaticamente dimezzata.