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2 Marzo 2016

Fiscale – UNICO entro 30 giorni dalla scadenza: sanzione ridotta a ½

Secondo quanto previsto dall’art. 7-bis del DLgs n. 241/97, l’omessa o tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari è punibile con una sanzione da 516,00 a 5.164,00 euro.

L’art. 7, comma 4-bis introdotto dal DLgs n. 158/2015, stabilisce che “salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà”. Dunque, la sanzione in caso di tardività inferiore a 30 giorni va da 258,00 a 2.582,00 euro (anche in caso di ravvedimento operoso).

L’articolo di cui sopra è soggetto al favor rei, per cui in caso di contenziosi pendenti e non ancora definitivi riguardanti trasmissioni tardive entro un ritardo massimo di 30 giorni, la sanzione deve essere automaticamente dimezzata.

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