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26 Gennaio 2016

Fiscale – Visto di conformità per dichiarazioni IVA

Come stabilito dall’art. 10 del DL n. 78/2009, è obbligatoria l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni IVA nei seguenti casi:

  • credito superiore a 15.000 euro che si intende utilizzare in compensazione orizzontale con modello F24;
  • credito superiore a 15.000 euro per il quale si intende chiedere il rimborso senza la prestazione della prescritta garanzia (esclusivamente per quanto riguarda i soggetti “non a rischio”).

I soggetti autorizzati al rilascio del visto di conformità sono:

  • dottori commercialisti o esperti contabili abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
  • consulenti del lavoro e soggetti iscritti alla data del 30/9/1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi.

Come previsto dall’art. 21 del DM n. 164/1999, è necessario che i professionisti intenzionati a rilasciare visti di conformità trasmettano alla Direzione Regionale competente una comunicazione contenente i seguenti dati:

  • dati anagrafici;
  • requisiti professionali;
  • numero di C.F. e P.IVA;
  • domicilio;
  • luoghi di esercizio della propria attività professionale;
  • denominazione o ragione sociale;
  • dati anagrafici dei soci e dei componenti del consiglio di amministrazione.

Un modello di comunicazione è disponibile ai professionisti sul sito dell’ADE.

Alla suddetta comunicazione deve essere, inoltre, allegata la dichiarazione di:

  • insussistenza di provvedimenti di sospensione o cancellazione dall’ordine di appartenenza;
  • possesso dei requisiti di cui all’art. 8, comma 1, del DM n. 164/1999;
  • modalità utilizzata per la trasmissione telematica delle dichiarazioni;
  • garanzia assicurativa (in originale o in copia, corredata di documento di identità del sottoscrittore).

La comunicazione e tutti i documenti allegati richiesti devono essere trasmessi alla Direzione Regionale competente tramite PEC o tramite raccomandata a/r.

I soggetti già iscritti nell’elenco, ai fini della permanenza nello stesso, sono tenuti a:

  • comunicare eventuali aggiornamenti dei dati e degli atti allegati entro 30 giorni dalle modifiche;
  • rinnovare la polizza assicurativa al momento della scadenza e inviare il nuovo documento provvisto di relativa quietanza di pagamento;
  • attestare la permanenza dei requisiti dichiarati in precedenza.

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