Qual è lo scopo dell’anticipazione di liquidità?
L’anticipazione di liquidità non ha lo scopo di finanziare spese ma soltanto quello di fornire risorse utilizzabili per cassa per pagare spese regolarmente impegnate e finanziate, dato questo per assunto si rileva come la stessa non debba incidere in alcun modo sui saldi del risultato di amministrazione.
Le risorse da anticipazione, quindi, non possono essere contabilizzate come le risorse provenienti da indebitamento e, risultando da un’operazione di per sé neutra, non devono incidere in alcun modo sul saldo di amministrazione.
Come dev’essere contabilizzata l’anticipazione?
La spesa relativa al rimborso dell’anticipazione ricevuta deve essere interamente contabilizzata sin dal primo esercizio.
Per i motivi appena esposti la soluzione suggerita dalla Sezione delle Autonomie (delibera n.19 dell’11 luglio 2014) è quella della costituzione di apposito fondo vincolato (ad es. “Fondo Speciale destinato alla restituzione dell’anticipazione ottenuta”), pari all’importo dell’anticipazione assegnata dal M.E.F. maggiorata degli interessi previsti dal piano di restituzione, da ridursi progressivamente dell’importo pari alle somme annualmente rimborsate.
Estrapolando a pieno la norma vediamo come:
“Nei bilanci degli enti locali soggetti alle regole dell’armonizzazione contabile, la sterilizzazione degli effetti che le anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla l. 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, integrazioni e rifinanziamenti, producono sul risultato di amministrazione va effettuata stanziando nel Titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti un fondo, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell’esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata ai sensi dell’art. 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità va ridotto, annualmente, in proporzione alla quota capitale rimborsata nell’esercizio”.
“L’impegno contabile per il rimborso dell’anticipazione va imputato ai singoli bilanci degli esercizi successivi in cui vengono a scadenza le obbligazioni giuridiche passive corrispondenti alle rate di ammortamento annuali. La relativa copertura finanziaria va assunta a valere sulle risorse che concorrono all’equilibrio corrente di competenza, individuate ex novo ovvero rese disponibili per effetto di una riduzione strutturale della spesa”.
In conclusione vediamo come anche i magistrati contabili della sezione delle Autonomie, con la deliberazione 33/2015, pubblicata sul sito il 21 dicembre, hanno chiarito che nei bilanci degli enti locali soggetti alle regole dell’armonizzazione contabile, la sterilizzazione degli effetti che le anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del d.l. 35/2013 producono sul risultato di amministrazione, deve essere effettuata stanziando nel titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti un fondo, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell’esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata ai sensi dell’art. 187 del Tuel.
Viene quindi nuovamente ribadito il principio per cui tale fondo deve essere ridotto, annualmente, in proporzione alla quota capitale rimborsata nell’esercizio.
L’impegno contabile per il rimborso dell’anticipazione deve quindi essere imputato ai singoli bilanci degli esercizi successivi in cui vengono a scadenza le obbligazioni giuridiche passive corrispondenti alle rate di ammortamento annuali.
La relativa copertura finanziaria va assunta sulle risorse che concorrono all’equilibrio corrente di competenza, individuate ex novo ovvero rese disponibili per effetto di una riduzione strutturale della spesa.
Come si relaziona il fondo di liquidità con il FCDE?
Passiamo ora ad analizzare la questione inerente l’uso del fondo anticipazioni sul fondo crediti dubbia esigibilità.
“L’utilizzo del fondo di sterilizzazione ai fini dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di cui all’art. 2, comma 6, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125, non deve produrre effetti espansivi della capacità di spesa dell’ente”.
Questa possibilità è stata confermata anche dalla Corte dei conti a Sezioni riunite, in sede giurisdizionale (sentenza n. 21/2017), cui il Comune si era rivolto per sovvertire la decisione negativa dei giudici contabili regionali.
L’altra questione esaminata dalle Sezioni riunite riguarda, invece, una diversa fattispecie indicata dall’articolo 2, comma 6, del Dl75/2015 secondo cui «gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell’acquisizione delle erogazioni, ai fini dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione».
La Corte dei conti, Sezione delle Autonomie (deliberazione n.33/2015) è intervenuta a fronte di una divergenza di soluzioni delle Corti territoriale concludendo che «l’utilizzo del fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità ai fini dell’accantonamento al FCDE non deve produrre effetti espansivi della capacità di spesa dell’ente».