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15 Aprile 2020

La sospensione dei mutui degli Enti

L’articolo 112 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 indica che “Il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell’anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. agli enti locali, trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi”. Tale risparmio di spesa previsto dal comma 1 appena citato è utilizzato quale finanziamento di interventi utili per far fronte l’emergenza COVID-19.
È importante sottolineare che la sospensione prevista dal comma 1 dell’articolo 112 non deve essere applicata alle anticipazioni di liquidità né ai mutui che hanno beneficiato di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento in scadenza nel 2020, autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da aventi sismici.

I comuni però hanno chiesto di sospendere anche quelli contratti con le banche e diverse di loro hanno sottoscritto un accordo per la sospensione per un anno della quota capitale dei mutui di comuni, province, città metropolitane, unioni di comuni e consorzi. In particolare tale accordo prevede una conferma del tasso di interesse, con la possibilità che vengano offerte condizioni migliorative da parte delle banche, non saranno applicate commissioni, a loro carico resterà solo il pagamento degli interessi del 2020.
Alle stesse gli Enti interessati possono chiedere la sospensione per un anno della quota capitale delle rate dei finanziamenti che scadono nel corso del 2020.
Le domande dovranno essere presentate entro il 15 maggio alle banche che si impegneranno a fornire una risposta entro 30 giorni dall’istanza o dall’integrazione documentale eventualmente richiesta.

L’obiettivo di queste estensioni di 12 mesi porta gli Enti a disporre di liquidità aggiuntiva per sostenere le maggiori spese conseguenti agli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19.

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