In considerazione delle esigenze di finanza pubblica, la Legge di Stabilità 2016 ha nuovamente introdotto il blocco del trattamento accessorio e la riduzione proporzionale delle risorse rispetto all’evoluzione del personale in servizio.
Art. 1, comma 236, Legge n. 208/2015: “[…] tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1º gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”.
Per la corretta determinazione del fondo per il trattamento accessorio, gli enti dovranno considerare e verificare tre elementi fondamentali:
- la congruità delle riduzioni operate nel periodo 2011-2014;
- la correttezza del tetto 2015 (ossia che esso sia applicato sulle risorse stabili);
- le facoltà assunzionali non utilizzate.
La Legge di Stabilità 2016 non reintroduce, invece, né il blocco del trattamento economico individuale (a parità di funzioni), né il blocco delle progressioni economiche orizzontali.