L’atto di costituzione del fondo decentrato è un atto di natura amministrativa con lo scopo di individuare le risorse a disposizione.
Nel caso il fondo non venga costituito, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la «sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale». Tale quota è quel «valore unitario che resta confermato stabilmente anche per i successivi esercizi finanziari».
Nel caso in cui, invece, si costituisca il fondo accessorio ma non si riesca a stipulare in modo definitivo il contratto decentrato entro la fine dell’anno, le somme rimaste senza destinazione vengono fatte confluire nella quota vincolata del risultato di amministrazione.
Nel caso in cui, infine, la costituzione del fondo del salario accessorio e la definizione della contrattazione decentrata abbiano luogo entrambe nel corso dello stesso anno, si genera un debito esigibile e liquidabile in parte nel corso dell’esercizio successivo. Tali quote, dunque, vengono incluse nel fondo pluriennale vincolato di parte corrente.