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5 Febbraio 2016

Tributi – Imposta sulla pubblicità anche sui cartelloni abusivi

Secondo la sentenza n. 972/1/2015 della Ctp di Caltanissetta, anche i cartelloni pubblicitari abusivi sono tenuti a versare l’imposta sulla pubblicità: il presupposto impositivo, infatti, non deriva dalla concessione dell’autorizzazione da parte dell’ente, bensì dalla semplice esposizione dell’impianto pubblicitario.

La sentenza in commento si origina dalla seguente vicenda: una società ha ricevuto un avviso di accertamento per l’imposta dovuta nell’anno 2011 e ha presentato ricorso contro tale accertamento sostenendo che in quel periodo l’impianto risultava installato abusivamente a causa del ritardo dell’ente nel rinnovo dell’autorizzazione precedentemente concessa; tale condizione di abusività, secondo la società ricorrente, rendeva non dovuta l’imposta sulla pubblicità.

I giudici, tuttavia, si sono trovati in disaccordo con la tesi sopra esposta, in considerazione del fatto che la semplice esposizione del messaggio pubblicitario, indipendentemente dalla concessione o meno dell’autorizzazione, costituisce il presupposto per la tassazione.

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