Piano di razionalizzazione delle partecipate – prima parte
Il piano di razionalizzazione delle partecipate è un adempimento di ricognizione e censimento dei soggetti in cui gli Enti Pubblici, territoriali e non territoriali, detengono partecipazioni; tale adempimento ricorre ogni anno ed ha scadenza al 31 dicembre.
In questo primo articolo ci occupiamo di analizzare:
- Quadro normativo di riferimento.
- Soggetti obbligati ad approvare il piano di razionalizzazione delle partecipate.
- Informazioni da inserire nel piano e modalità di comunicazione.
- Piano di razionalizzazione delle partecipate in assenza di enti partecipati.
Quadro normativo di riferimento
L’obbligo di procedere alla pratica di ricognizione e censimento delle partecipate prende avvio nell’esercizio 2017, anno in cui le Amministrazioni Pubbliche dello Stato sono state chiamate a adoperare una revisione straordinaria dei propri soggetti partecipati.
L’art. 24 del TUSP (D.L. 19 agosto 2016, n. 175) infatti prevede che “ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate”.
L’obiettivo principale della riforma che ha condotto all’introduzione del sopracitato art. 24 del TUSP era dare avvio ad un procedimento di snellimento e razionalizzazione delle partecipazioni delle PA, le quali in passato erano spesso coinvolte nell’amministrazione di società o enti strumentali non strettamente necessari all’esercizio delle finalità istituzionali. A tal proposito, è di fondamentale importanza la previsione dell’art. 5 del TUSP, il quale ha effetti in tutti i casi di nuove acquisizioni/costituzioni di partecipate.
L’art. 5 del TUSP prevede che: (l’atto di acquisizione/costituzione di una nuova partecipata) “deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché’ di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa.”
Dopo un primo esercizio di introduzione straordinaria dell’adempimento, lo stesso è entrato a regime ed ha attualmente scadenza annuale.
L’art. 20 del TUSP, infatti, prevede: “le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.”
Il comma 2 dell’art. 20 TUSP sarà oggetto di analisi specifica in un articolo successivo. Tale norma contiene i parametri da analizzare per ciascun soggetto partecipato al fine di deliberarne il mantenimento nella compagine di partecipazioni oppure la dismissione.
Soggetti obbligati ad approvare il piano di razionalizzazione delle partecipate
I soggetti obbligati alla redazione e trasmissione dei piani di revisione periodica delle partecipate sono quelli indicate nell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale.
In particolare, l’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, prevede che: “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, l’agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al Coni”.
L’adozione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipate è obbligatoria per tutte le PA che detengano partecipazioni; l’osservazione degli obblighi e delle scadenze è fondamentale per non subire l’applicazione di sanzioni.
A tal proposito il comma 7 dell’art. 20 TUSP prevede che: “La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.”
Informazioni da inserire nel piano e modalità di comunicazione
In aderenza all’art. 20, comma 2, del TUSP, i piani di razionalizzazione periodica sono corredati di un’apposita relazione tecnica contenente specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione delle manovre ivi previste.
Le informazioni da includere all’interno del piano devono prendere in analisi (ex. art. 20 c. 2 TUSP):
- partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4 (norma, come analizzato nei paragrafi precedenti, che impone il presupposto della stretta inerenza delle partecipazioni societarie detenute da enti pubblici alla rispettiva missione istituzionale);
- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società.
Come già preannunciato, il comma 2 dell’art. 20 TUSP sarà oggetto di analisi specifica in un articolo successivo.
Il successivo comma 3 dell’art. 20 in esame precisa che i provvedimenti di razionalizzazione periodica vanno adottati entro il 31 dicembre di ogni anno con riferimento alla situazione del 31 dicembre del precedente (in ottemperanza all’art. 26, comma 11, del medesimo decreto legislativo.
I provvedimenti di razionalizzazione, oltre a essere trasmessi alla banca dati istituita ai sensi del citato articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014, vanno resi disponibili alla struttura di monitoraggio, indirizzo e controllo individuata, all’interno del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in ragione dell’articolo 15 del Testo unico, nonché alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4.
L’art. 20, comma 4, dispone che, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull’attuazione, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla citata struttura di monitoraggio e indirizzo costituita all’interno del Ministero dell’economia e delle finanze e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente.
Piano di razionalizzazione delle partecipate in assenza di enti partecipati
Sia l’art. 24 che l’art. 20 del TUSP prescrivono che anche le Pubbliche Amministrazioni che non detengono partecipazioni societarie o in enti strumentali debbano comunicarlo alla sezione della Corte dei Conti competente e alla sopra indicata struttura ministeriale di monitoraggio.