Al dipendente deve essere fornita una corretta informativa in merito all’uso che può fare delle apparecchiature informatiche aziendali e della possibilità, da parte del datore di lavoro, di avere accesso ai dati contenuti sulle stesse.
Il Garante della Privacy ha ribadito il concetto dando ragione ad un dipendente ed avallando il ricorso da lui presentato dopo che era stato licenziato senza preavviso dalla propria azienda.
Il licenziamento sarebbe stato conseguente al momento in cui il datore di lavoro ha avuto la possibilità di analizzare delle cartelle personali del dipendente contenute sul pc dallo stesso utilizzato.
Il Garante della Privacy ha ribadito che una società non può controllare il contenuto del pc di un dipendente senza averlo prima informato di questa possibilità e senza il pieno rispetto della libertà e della dignità del lavoratore.
Non viene quindi preclusa in modo assoluto la possibilità di effettuare controlli mirati al fine di verificare l’effettivo e corretto adempimento della prestazione lavorativa e dell’eventuale corretto utilizzo degli strumenti di lavoro; questa operazione però deve essere svolta nel rispetto della libertà e della dignità dei lavoratori e della normativa sulla protezione dei dati personal, informando la persona interessata in merito al possibile trattamento dei suoi dati connesso all’attività di verifica e controllo.