In seguito all’abrogazione del divieto della reformatio in peius per i segretari comunali (L. 147/2013 comma 458), la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia ha emesso il seguente parere (deliberazione n. 56/2015): dal 1° gennaio 2014, il trattamento economico dei segretari che per propria decisione sono passati in un Comune di fascia inferiore dovrà essere calcolato secondo quello dell’ente in cui hanno scelto di prestare servizio, indipendentemente dal fatto che ciò comporti o meno una riduzione del trattamento economico goduto in precedenza.
Secondo i giudici lombardi, infatti, dalla data di entrata in vigore delle nuove regole, “non sussiste più in generale per i dipendenti il diritto, riconosciuto per legge, al mantenimento del trattamento economico più favorevole in caso di mutamento di carriera. […] Non contenendo la normativa in esame alcuna disposizione generale relativa alla disciplina transitoria per i rapporti in essere, restano ferme, da un lato, le norme previste dalla contrattazione collettiva vigenti sino alla nuova tornata contrattuale, dall’altro non può non trovare applicazione lo specifico disposto del comma 459 del medesimo articolo. Per quanto attiene al primo aspetto, relativamente ai segretari comunali, l’unica ipotesi relativamente alla quale risulta contemperata l’eliminazione del divieto in esame attiene ai segretari in disponibilità, che se nominati in un ente di fascia inferiore a quella acquisita mantengono, in base alla disciplina pattizia attualmente vigente, l’indennità di posizione relativa alla fascia di iscrizione acquisita”.
Fonte: Quotidiano Enti Locali